IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico
dell'immigrazione, che prevede che la  determinazione  annuale  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla
base dei criteri generali per la definizione  dei  flussi  d'ingresso
individuati nel  documento  programmatico  triennale,  relativo  alla
politica dell'immigrazione e degli  stranieri  nel  territorio  dello
Stato, e che  «in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria,  con  proprio  decreto,  entro  il  30
novembre,  nel  limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto
emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  il  regolamento  di   attuazione   del   testo   unico
sull'immigrazione; 
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2017, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato  per  l'anno
2017, che ha previsto una quota complessiva di 30.850  cittadini  non
comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Considerato che per l'anno 2018 e' necessario prevedere  una  quota
di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro  non  stagionale,
residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Rilevato che  ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  testo  unico
sull'immigrazione  e'  opportuno  prevedere  una   quota   d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
  Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori
imprenditoriali e professionali; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Ravvisata infine la necessita' di prevedere una quota  di  ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2018, per le esigenze del settore  agricolo  e  del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le  richieste
di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una  specifica  quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite  della  quota  complessiva  di
30.850  unita'  per  l'ingresso   di   lavoratori   non   comunitari,
autorizzata per l'anno 2017 con il citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2018, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di
lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota
complessiva massima di 30.850 unita'.